30 Gennaio 2026
La tecnologia blockchain e gli smart contract rappresentano una svolta nell’ecosistema digitale e giuridico, consentendo l’automazione sicura di processi contrattuali e transazionali e riducendo la dipendenza da intermediari tradizionali.
In Italia, la definizione normativa di blockchain e smart contract è stata introdotta dall’art. 8-ter del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), che qualifica le tecnologie basate su registri distribuiti come sistemi informatici decentralizzati, immutabili e verificabili da ciascun partecipante. Lo stesso articolo riconosce agli smart contract valore giuridico, equiparando la memorizzazione di un documento informatico su blockchain agli effetti della validazione temporale elettronica (d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 8-ter; regolamento (UE) n. 910/2014, art. 41).
Gli smart contract sono definiti come programmi che operano su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti (d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 8-ter). La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso la natura degli smart contract, oscillando tra la qualificazione come software e quella di contratto in senso civilistico (art. 1321 c.c.; Giaccaglia, 2019; Martone, 2022; Maugeri, 2021).
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La blockchain costituisce l’infrastruttura fondamentale degli smart contract, garantendo l’immutabilità e la trasparenza delle informazioni registrate.
La normativa italiana, pur riconoscendo la validità degli smart contract, rimanda alle regole generali del codice civile per la disciplina dei rapporti contrattuali (artt. 1321 ss. c.c.), lasciando spazio a interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali (Giaccaglia, 2019; Delfini, 2019)..
La blockchain, spiegata in modo semplice, è un registro digitale condiviso e distribuito tra più partecipanti (detti “nodi”) che consente di archiviare dati e informazioni in modo sicuro, trasparente e senza la necessità di un ente centrale di controllo. Ogni informazione viene inserita in un “blocco” che, una volta validato tramite un meccanismo di consenso tra i partecipanti, viene collegato in modo crittografico al blocco precedente, formando così una “catena di blocchi” (blockchain). Questo sistema garantisce che i dati registrati siano immutabili, cioè non possano essere modificati o cancellati senza il consenso della rete, assicurando trasparenza, tracciabilità e resistenza alle manomissioni. La blockchain può essere utilizzata per registrare transazioni, documenti o qualsiasi tipo di dato che necessiti di una prova certa e condivisa della sua esistenza e integrità (art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135; Linee guida EDPB n. 2/2025; Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 41; Regolamento n. 1183/2024, art. 3).
Le tre principali tecnologie di blockchain si distinguono in base alle modalità di accesso, partecipazione e controllo dell’infrastruttura:
Questa classificazione è riconosciuta sia dalla dottrina che dalle linee guida europee e trova riscontro anche nell’analisi delle policy di accesso e controllo delle infrastrutture blockchain (Linee guida EDPB n. 2/2025; art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135; Contratto di Blockchain as a Service: fondamenti teorici di una nuova prassi commerciale).
La blockchain, in una smart economy, svolge un ruolo centrale come infrastruttura digitale che consente di automatizzare, rendere trasparenti e sicure le transazioni e i processi tra soggetti diversi (imprese, cittadini, pubbliche amministrazioni) senza la necessità di intermediari tradizionali. Grazie alle sue caratteristiche di decentralizzazione, immutabilità e tracciabilità, la blockchain permette di registrare dati, transazioni e documenti in modo distribuito e non modificabile, garantendo così la certezza e la verificabilità delle informazioni scambiate (art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135; Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 41; Regolamento n. 1183/2024, art. 3).
Nella smart economy, la blockchain trova applicazione nella gestione delle filiere produttive, nella notarizzazione digitale di documenti, nella certificazione di provenienza e qualità dei prodotti, nella gestione dei diritti digitali, nella tokenizzazione di asset e nei servizi finanziari decentralizzati. Essa consente di ridurre i rischi di abusi e illegalità, di facilitare la compliance normativa e di creare ecosistemi digitali basati su fiducia e automazione (Linee guida EDPB n. 2/2025; Blockchain, NFT e Metaverso tra innovazione tecnica e innovazione giuridica).
Una volta che uno smart contract viene confermato e registrato nella blockchain, il suo codice diventa parte integrante e permanente del registro distribuito. Da quel momento, lo smart contract viene replicato su tutti i nodi della rete e non può più essere modificato unilateralmente da nessuna delle parti. Il contratto rimane attivo sulla blockchain e monitora costantemente il verificarsi delle condizioni previste dal codice: quando tali condizioni si realizzano, l’esecuzione avviene automaticamente, senza necessità di interventi umani o autorizzazioni esterne. Ogni operazione generata dallo smart contract viene a sua volta registrata sulla blockchain, creando una traccia trasparente e verificabile delle azioni compiute. Questo meccanismo garantisce trasparenza, certezza e immutabilità dell’esecuzione, ma rende anche difficile correggere eventuali errori o bug presenti nel codice dopo la pubblicazione (art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135; Regolamento (UE) n. 910/2014, art. 41; Blockchain, NFT e Metaverso tra innovazione tecnica e innovazione giuridica; Faini, 2020).
La blockchain potenzia gli smart contracts rendendo possibile:
Tra i limiti della tecnologia blockchain ci sono:
In conclusione, la sinergia tra blockchain e smart contract offre opportunità significative per l’automazione e la sicurezza delle transazioni digitali ma richiede una valutazione attenta dei limiti tecnologici e normativi.
La dottrina e la giurisprudenza sottolineano che, pur riconoscendo il valore innovativo di queste tecnologie, è necessario un costante aggiornamento normativo e una valutazione caso per caso delle soluzioni adottate, per garantire la conformità ai principi generali del diritto e la tutela delle parti coinvolte (Giaccaglia, 2021; Delfini, 2019; Parola-Merati-Gavotti, 2018).
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