30 Gennaio 2026
L’arbitrato internazionale è uno strumento di risoluzione delle controversie sempre più utilizzato nel commercio e negli affari oltre confine, grazie alla sua flessibilità e alla possibilità di scegliere arbitri esperti e sedi neutrali. Offre alle parti un’alternativa pratica alla giurisdizione ordinaria per dirimere dispute transnazionali in modo definitivo e vincolante.
La disciplina italiana dell’arbitrato internazionale si fonda su una pluralità di fonti, tra cui il codice di procedura civile (artt. 806 ss., in particolare artt. 816-bis, 816-quater, 816-quinquies, 822 c.p.c.), la Convenzione di New York del 1958 (ratificata con L. 10.5.1970, n. 418), la Convenzione Europea sull’arbitrato commerciale internazionale del 1961 (L. 30.10.1975, n. 851), e la recente riforma introdotta dalla L. 26.11.2021, n. 206. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l’equivalenza tra lodo arbitrale e sentenza (Corte cost. 28 novembre 2001, n. 376; Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223).
È fondamentale, per chi opera a livello globale, comprendere come funziona e quali sono i suoi elementi distintivi.
Studio legale Vescovi, con una consolidata esperienza nei settori del diritto civile e societario, offre una specializzazione distintiva nell’arbitrato. Affianchiamo imprese e privati nella risoluzione di contenziosi internazionali, garantendo una consulenza strategica che spazia dalla definizione delle clausole arbitrali fino all’assistenza nell’arbitrato.
L’arbitrato internazionale è una procedura extragiudiziale in cui la decisione su una controversia tra parti di ordinamenti diversi viene affidata a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle parti stesse (art. 822 c.p.c.). Le parti possono ricorrervi solo se vi è una chiara volontà, espressa tramite una clausola compromissoria o un accordo arbitrale successivo (art. 816-bis c.p.c.).
In sostanza, le parti affidano la risoluzione del conflitto a un arbitro o a un collegio arbitrale in alternativa al tribunale ordinario: l’arbitrato rientra infatti nelle c.d. ADR (Alternative Dispute Resolution), ossia sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Non tutte le materie sono arbitrabili: restano escluse, ad esempio, le controversie relative allo stato delle persone (art. 806 c.p.c.).
Il procedimento si articola in diverse fasi, caratterizzate da flessibilità e autonomia delle parti nella scelta di lingua, sede, calendario e regole procedurali (art. 832 c.p.c.).
Gli arbitri possono essere nominati dalle parti o da un’istituzione arbitrale.
Ecco le fasi principali dell’arbitrato:
In alcune Camere Arbitrali è previsto il c.d. Arbitrato Semplificato che, per alcune controversie di valore contenuto, dimezza i tempi e riduce i costi.
Il lodo arbitrale ha effetti vincolanti e può essere riconosciuto ed eseguito in Italia e all’estero secondo la Convenzione di New York del 1958 (L. 10.5.1970, n. 418).
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Si distingue tra
L’arbitrato domestico si svolge tra parti che hanno tutte la residenza, la sede o l’attività principale in Italia e la controversia riguarda rapporti giuridici interni. L’arbitrato internazionale, invece, si configura quando almeno una delle parti ha la residenza o la sede all’estero, oppure quando una parte rilevante delle prestazioni oggetto del rapporto deve essere eseguita fuori dal territorio italiano (artt. 832-840 c.p.c.; L. 5.1.1994, n. 25; L. 30.10.1975, n. 851; L. 10.5.1970, n. 418).
Dal punto di vista normativo, dopo la riforma del D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, la disciplina dell’arbitrato internazionale è stata in gran parte assimilata a quella dell’arbitrato domestico, salvo alcune specificità legate all’esecuzione dei lodi stranieri e all’applicazione delle convenzioni internazionali (art. 822 c.p.c.; art. 3, D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. L. 14.5.2005, n. 80; Convenzione di New York 1958, L. 10.5.1970, n. 418).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale (il primo si conclude con un lodo impugnabile con effetti di sentenza, il secondo con una determinazione contrattuale), tipica dell’arbitrato domestico, non trova applicazione nell’arbitrato internazionale (A. Roma 24.2.2004; Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2017, n. 14649). L’arbitrato internazionale si caratterizza anche per la possibilità di applicare una legge diversa da quella italiana, scelta dalle parti o individuata dagli arbitri in base ai collegamenti con il rapporto giuridico (art. 822 c.p.c.).
L’arbitraggio non è una tipologia di arbitrato ma un istituto giuridico disciplinato dall’art.1349 c.c., attraverso il quale le parti di un contratto demandano a un terzo (arbitratore) la determinazione di un elemento del contratto che esse non hanno potuto o voluto fissare al momento della stipulazione. L’arbitraggio si distingue dall’arbitrato perché non ha la funzione di risolvere una controversia tra le parti, ma quella di integrare o determinare un elemento mancante del negozio giuridico, come ad esempio il prezzo in un contratto di compravendita.
La legge applicabile può riguardare sia la lex arbitri (procedurale) sia la legge di merito. In assenza di scelta, gli arbitri individuano la legge più appropriata in base ai collegamenti con il rapporto giuridico (art. 822 c.p.c.; dottrina: F.P. Luiso, Diritto processuale civile, 2021).
La volontarietà e il controllo delle parti sono elementi distintivi dell’arbitrato rispetto al contenzioso ordinario. Il lodo arbitrale internazionale è generalmente più facilmente eseguibile all’estero grazie alla Convenzione di New York (L. 10.5.1970, n. 418).
Nel contenzioso ordinario il procedimento è imposto dalla legge processuale nazionale. Nell’arbitrato, invece, le parti mantengono un elevato grado di controllo: scelgono arbitri, regole, lingua e sede. Questo rende l’arbitrato particolarmente adatto ai rapporti commerciali complessi e internazionali.
Una sentenza nazionale può incontrare difficoltà di riconoscimento all’estero. Il lodo arbitrale internazionale, invece, è generalmente più facile da eseguire in altri Stati, un aspetto decisivo quando beni, impianti o infrastrutture – come i data center e i relativi sistemi di raffreddamento – sono situati in più Paesi.
Tra i principali vantaggi dell’arbitrato internazionale figurano:
La durata di un arbitrato internazionale può variare in base alla complessità della controversia e alle regole dell’istituzione arbitrale scelta.
A titolo esemplificativo, statistiche recenti indicano che un arbitrato amministrato secondo il regolamento ICC ha una durata media di 18/24 mesi; quello amministrato da CAM si attesta intorno ai 12/13 mesi per i procedimenti ordinari. I termini per il deposito del lodo sono generalmente rapidi e certi. ma questa può essere più breve o più lunga a seconda del caso specifico.
I costi dell’arbitrato internazionale comprendono tariffe arbitrali, spese amministrative e spesso anche le spese legali di ciascuna parte. In molti regolamenti, come quello della ICC, vi è un sistema di “advance on costs” che le parti devono versare per far procedere la causa.
Spesso il tribunale arbitrale decide alla fine della procedura quale parte deve sostenere tali costi e in quale proporzione, tenendo conto anche della condotta delle parti durante il processo.
Se stai valutando l’opzione dell’arbitrato internazionale per una controversia che coinvolge partner o contratti oltre confine, è fondamentale affidarsi a consulenti legali con esperienza specifica in diritto internazionale e dispute resolution. Studio legale Vescovi offre assistenza completa, dalla scelta della sede arbitrale alla definizione delle strategie procedurali più efficaci, sempre orientata a tutelare gli interessi del cliente nel contesto globale.
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